Informazioni sui requisiti di sicurezza
La sicurezza ha una grande importanza per il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). I requisiti posti ai suoi mandatari sono elevati e per questo motivo presso il DDPS si lavora secondo gli standard internazionali in materia di sicurezza delle informazioni.

La legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (legge sulla protezione dei dati, LPD) e la legge federale del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione (legge sulla sicurezza delle informazioni, LSIn) prescrivono in maniera vincolante le modalità di trattamento delle informazioni degne di protezione. Le seguenti informazioni vi serviranno a garantire l’attuazione di tali disposizioni in conformità ai requisiti di legge nel quadro del rapporto contrattuale con armasuisse.
- Tratto informazioni soggette al segreto d’ufficio (art. 320 CP), al segreto professionale (art. 321 CP) e/o al segreto commerciale (art. 162 CP) oppure dati personali (art. 1 e 2 LPD)?Bearbeite ich Informationen unter dem Amts- (Art. 320 StGB), Berufs- (Art. 321 StGB) und/oder Geschäftsgeheimnis (Art.162 StGB) oder Personendaten (Art. 1 und Art. 2 DSG)?
- Ho ricevuto informazioni con una menzione di classificazione (AD USO INTERNO, CONFIDENZIALE o SEGRETO; art. 5 lett. b LSIn)?
- Ho accesso a mezzi informatici federali (art. 5 lett. b LSIn)?
- Ho accesso a zone di sicurezza o a zone protette 2 o 3 di un’opera militare (art. 2 e 3 dell’ordinanza concernente la protezione delle opere militari)?
Se avete risposto SÌ a una di queste domande, si applicano le condizioni secondo il modello di clausola contrattuale della CA concernente i ciber-rischi, che diviene parte integrante del contratto.
In caso di domande si prega di contattare gli impiegati di commercio addetti al progetto e i capiprogetto competenti.
