Protezione dei marchi
L'Ufficio federale dell'armamento armasuisse è responsabile della protezione dei marchi e della registrazione dei marchi militari in Svizzera e all'estero. La protezione dei marchi avviene in collaborazione con avvocati specializzati in marchi esterni e con i partner contrattuali di armasuisse nell'ambito di contratti di licenza di marchi.

Mentre alla fine degli anni Novanta e all'inizio degli anni Duemila armasuisse ha perseguito la protezione del marchio principalmente come integrazione e sostegno a Victorinox per il marchio «Swiss Army», ora sono stati fatti notevoli investimenti anche nella protezione dei marchi «Swiss Military» e «Swiss Air Force». Nella protezione dei marchi va osservato il principio di specialità, secondo il quale un nome di prodotto non può essere protetto in generale, ma solo per prodotti e servizi molto specifici. Nel caso di una protezione del marchio ampia e completa, come nel caso dei marchi militari della Confederazione, è necessario tutelare un numero altrettanto ampio di categorie di prodotti (classi secondo la classificazione internazionale di Nizza).
armasuisse sostiene i titolari di licenza nel far valere i loro diritti di marchio. L'attenzione si concentra sulla difesa contro la pirateria dei marchi da parte di aziende, per lo più straniere, che non rispettano le norme di «Swissness» o che commettono violazioni dei marchi militari. Anche in Svizzera, i marchi militari possono essere utilizzati solo con l'autorizzazione di armasuisse. armasuisse è libera di decidere se un caso debba essere indagato e perseguito. I criteri sono in particolare
- l'importanza strategica della difesa del marchio in un caso specifico;
- le prospettive di successo di qualsiasi controversia legale;
- i mezzi finanziari necessari per pagare le spese legali.
In due importanti decisioni (cfr. Esercito svizzero - B-6372/2010 del 31.01.2011; Esercito svizzero - B 850/2016 del 22.1.2018), il Tribunale amministrativo federale ha riconosciuto ai marchi militari federali uno status speciale e li ha qualificati come segni ufficiali ai sensi dell'art. 6 della Legge sulla protezione degli stemmi. Ciò significa che nessuno in Svizzera può utilizzare un segno identico o confusamente simile ai marchi militari senza l'autorizzazione di armasuisse. La protezione come segno ufficiale rafforza la protezione ai sensi del diritto dei marchi.
Altre informazioni
- Legislazione Swissness
- Legge sulla protezione degli stemmi
- Numeri delle sentenze del Tribunale amministrativo federale: B-3553/2007 del 26.8.2008
- Numeri delle sentenze del Tribunale amministrativo federale: B-6372/2010 del 31.01.2011
- Numeri delle sentenze del Tribunale amministrativo federale: BVGE 2018 IV/1 del 22.1.2018
