Accesso a documenti ufficiali
La legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (LTras) sancisce che ogni persona ha il diritto di consultare documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto. Qui sono riportate maggiori informazioni sulla LTras e sulla procedura per richiedere l’accesso ai documenti ufficiali di armasuisse.
Ogni persona, che si tratti di privati, rappresentanti dei media o di persone giuridiche quali associazioni o fondazioni, ha il diritto di consultare documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. Il diritto viene concesso sia agli svizzeri, sia agli stranieri. L’applicazione del principio di trasparenza mira a promuovere la trasparenza nell’organizzazione e nelle attività dell’amministrazione. Il principio di trasparenza si applica ai documenti ufficiali elaborati dopo l’entrata in vigore della LTras (1° luglio 2006).
Per documenti ufficiali si intendono tutte le informazioni che concernono l’adempimento di un compito pubblico registrate su un supporto qualsiasi, digitale o scritto. Inoltre, l’informazione deve essere detenuta dall’autorità soggetta alla LTras da cui proviene o a cui è stata comunicata da terzi.
Eccezioni: diritto di accesso limitato, differito o negato
La LTras comprende alcune eccezioni e casi particolari in cui l’accesso può essere limitato, differito o negato. Ad esempio, se tale accesso può:
compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera; compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera; compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni; oppure compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera.
Una limitazione, un differimento o una negazione possono inoltre essere necessari per proteggere:
i dati personali; le informazioni che vengono fornite liberamente da terzi a un’autorità che ne ha garantito la segretezza; la privacy; la proprietà intellettuale o la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari.
Il diritto all’accesso non si applica ai documenti ufficiali:
relativi a posizioni nell’ambito di trattative in corso e future; sulla procedura di corapporto; e finché non sia stata presa la decisione politica o amministrativa della quale costituiscono la base.
Occorre anche osservare le prescrizioni previste in altre leggi federali che definiscono segrete determinate informazioni o che prevedono condizioni per l’accesso a determinate informazioni divergenti da quelle della LTras.
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