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Pubblicato il 12 luglio 2023

Conferma: la sua richiesta è stata inviata

Grazie!

La sua domanda di accesso a documenti ufficiali nell’ambito della legge sulla trasparenza (LTras) ci è pervenuta.

Tratteremo la sua domanda nei prossimi giorni e la contatteremo per stabilire il seguito.

Cogliamo l’occasione per attirare ancora una volta la sua attenzione su alcune condizioni quadro:

DIRITTO DI ACCESSO:

Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali senza essere tenuta a indicare i motivi della domanda di accesso. Questo diritto di accesso agevolato vale soltanto per i documenti ufficiali allestiti dopo il 1° gennaio 2006 (entrata in vigore della legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3).

TEMPO DI ELABORAZIONE:

Di principio, l’autorità si pronuncia al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda. Il termine può essere prorogato; in tal caso l’autorità ne informa il richiedente.

LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO:

Se il diritto di accesso è limitato, differito o negato, o se l’autorità competente non si è pronunciata entro il termine previsto dalla legge, il richiedente può presentare una domanda di mediazione all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

COSTI:

Di principio si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti e dell’ordinanza sulla trasparenza. 

Se i costi sono inferiori a 100 franchi non vengono riscossi emolumenti.

Se prevede che l’emolumento sarà superiore a 100 franchi, l’autorità chiede al richiedente se intende ugualmente mantenere la sua.

SPEDIZIONE:

I documenti spediti per posta vengono recapitati contro rimborso.

 

In caso di assenza del consulente per la trasparenza di armasuisse le domande saranno trattate dal suo sostituto.